Sentenza 33/1968 (ECLI:IT:COST:1968:33)
Massima numero 2796
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 33/68 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - COMPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PARTECIPAZIONE QUALI MEMBRI DEL FUNZIONARIO DELLA PREFETTURA DI TORINO E DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI AOSTA (OVVERO DEI MEMBRI SUPPLENTI DESIGNATI DAL PREFETTO E DALL'INTENDENTE) - ART. 1 COMMI SECONDO E TERZO E ART. 5, SECONDO COMMA D.L.C.P.S. 367 DEL 1946 RATIFICATO CON LEGGE 561 DEL 1946 - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA DEI GIUDICI (ARTT. 101, SECONDO COMMA E 108, SECONDO COMMA COST.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 33/68 B. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - COMPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE - PARTECIPAZIONE QUALI MEMBRI DEL FUNZIONARIO DELLA PREFETTURA DI TORINO E DELL'INTENDENTE DI FINANZA DI AOSTA (OVVERO DEI MEMBRI SUPPLENTI DESIGNATI DAL PREFETTO E DALL'INTENDENTE) - ART. 1 COMMI SECONDO E TERZO E ART. 5, SECONDO COMMA D.L.C.P.S. 367 DEL 1946 RATIFICATO CON LEGGE 561 DEL 1946 - CONTRASTO CON I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E INDIPENDENZA DEI GIUDICI (ARTT. 101, SECONDO COMMA E 108, SECONDO COMMA COST.) - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 101, comma secondo e 108 comma secondo della Costituzione che sanciscono i principi di imparzialita' ed indipendenza dei giudici, l'art. 1, commi secondo e terzo del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui, per la composizione della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in sede giurisdizionale prevedono la presenza dei componenti indicati nei numeri 2 e 3 del citato art. 1 e cioe' del Consigliere della Prefettura di Torino designato dal Prefetto e dell'Intendente di finanza di Aosta. Nei riguardi di tali componenti sono ravvisabili validi motivi per escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono possa essere considerato indipendente; trattandosi di funzionari la cui nomina, pur avvenendo per la durata di un biennio, resta pur sempre basata sul presupposto di un titolo particolare quale l'appartenenza alla Prefettura di Torino e la destinazione alla direzione dell'Intendenza di finanza di Aosta. Il potere esecutivo, rispetto al quale i predetti funzionari si trovano in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilita' assolutamente discrezionale di far venir meno detto presupposto disponendone il trasferimento in altra sede, con conseguente decadenza dalla nomina a componenti anche prima della scadenza del termine fissato, sicche' la rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale dipenderebbe, in definitiva, dal potere spettante all'amministrazione statale in ordine alla carriera e ai trasferimenti dei funzionari in questione. Gli stessi rilievi valgono ovviamente anche nei confronti dei membri supplenti (art. 1, comma terzo) designati dal Prefetto di Torino e dall'Intendente di finanza di Aosta.
Sono costituzionalmente illegittimi, in riferimento agli artt. 101, comma secondo e 108 comma secondo della Costituzione che sanciscono i principi di imparzialita' ed indipendenza dei giudici, l'art. 1, commi secondo e terzo del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, nella parte in cui, per la composizione della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in sede giurisdizionale prevedono la presenza dei componenti indicati nei numeri 2 e 3 del citato art. 1 e cioe' del Consigliere della Prefettura di Torino designato dal Prefetto e dell'Intendente di finanza di Aosta. Nei riguardi di tali componenti sono ravvisabili validi motivi per escludere che l'organo giurisdizionale cui appartengono possa essere considerato indipendente; trattandosi di funzionari la cui nomina, pur avvenendo per la durata di un biennio, resta pur sempre basata sul presupposto di un titolo particolare quale l'appartenenza alla Prefettura di Torino e la destinazione alla direzione dell'Intendenza di finanza di Aosta. Il potere esecutivo, rispetto al quale i predetti funzionari si trovano in posizione di dipendenza gerarchica, ha quindi la possibilita' assolutamente discrezionale di far venir meno detto presupposto disponendone il trasferimento in altra sede, con conseguente decadenza dalla nomina a componenti anche prima della scadenza del termine fissato, sicche' la rinnovazione, sia pure parziale, del consesso giurisdizionale dipenderebbe, in definitiva, dal potere spettante all'amministrazione statale in ordine alla carriera e ai trasferimenti dei funzionari in questione. Gli stessi rilievi valgono ovviamente anche nei confronti dei membri supplenti (art. 1, comma terzo) designati dal Prefetto di Torino e dall'Intendente di finanza di Aosta.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte