Sentenza 33/1968 (ECLI:IT:COST:1968:33)
Massima numero 2797
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 33/68 C. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - COMPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE CONTABILE - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL RAGIONIERE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (OVVERO DEL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE DI AOSTA) E DEL FUNZIONARIO CHE HA COMPILATO LA RELAZIONE SUL CONTO - (ART. 5, SECONDO COMMA D.L.C.P.S. N. 367 DEL 1946) - CONTRASTO COI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEI GIUDICI ARTT. 101 E 108 E CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 33/68 C. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - COMPOSIZIONE IN SEDE GIURISDIZIONALE CONTABILE - PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL RAGIONIERE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (OVVERO DEL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA PROVINCIALE DI AOSTA) E DEL FUNZIONARIO CHE HA COMPILATO LA RELAZIONE SUL CONTO - (ART. 5, SECONDO COMMA D.L.C.P.S. N. 367 DEL 1946) - CONTRASTO COI PRINCIPI DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA' DEI GIUDICI ARTT. 101 E 108 E CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 101, comma secondo e 108 comma secondo della Costituzione che sanciscono l'imparzialita' ed indipendenza dei giudici, l'art. 5 comma secondo del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 che prevede la partecipazione alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale contabile, del Ragioniere capo dell'amministrazione regionale o, in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilita', del direttore della ragioneria regionale che ha compilato la relazione sul conto, in quanto trattasi di funzionari della Regione e dello Stato che trovansi in posizione di dipendenza rispetto ai superiori gerarchici. Evidente e' altresi' il contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo della Costituzione, perche' il riconoscere a detti funzionari la possibilita' di rappresentare le ragioni dell'amministrazione ai giudici, dopo che questi sono riuniti per decidere, da luogo ad una evidente disparita' rispetto al trattamento fatto alle parti private.
E' costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 101, comma secondo e 108 comma secondo della Costituzione che sanciscono l'imparzialita' ed indipendenza dei giudici, l'art. 5 comma secondo del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 che prevede la partecipazione alla Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, in sede giurisdizionale contabile, del Ragioniere capo dell'amministrazione regionale o, in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilita', del direttore della ragioneria regionale che ha compilato la relazione sul conto, in quanto trattasi di funzionari della Regione e dello Stato che trovansi in posizione di dipendenza rispetto ai superiori gerarchici. Evidente e' altresi' il contrasto con gli artt. 3 e 24, comma secondo della Costituzione, perche' il riconoscere a detti funzionari la possibilita' di rappresentare le ragioni dell'amministrazione ai giudici, dopo che questi sono riuniti per decidere, da luogo ad una evidente disparita' rispetto al trattamento fatto alle parti private.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte