Sentenza 33/1968 (ECLI:IT:COST:1968:33)
Massima numero 2798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 33/68 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMI SECONDO E TERZO DEL D.L.C.P.S. 367 DEL 1946 NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA IN SEDE GIURISDIZIONALE - NON RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DELLA STESSA GIUNTA IN SEDE AMMINISTRATIVA.
SENT. 33/68 D. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMI SECONDO E TERZO DEL D.L.C.P.S. 367 DEL 1946 NELLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA IN SEDE GIURISDIZIONALE - NON RIGUARDA LA COMPOSIZIONE DELLA STESSA GIUNTA IN SEDE AMMINISTRATIVA.
Testo
La dichiarazione di illegittimita' delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 non riguarda la composizione della Giunta in sede amministrativa presieduta, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 76, dal rappresentante del Ministero dell'interno presidente della commissione di coordinamento di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.
La dichiarazione di illegittimita' delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367 non riguarda la composizione della Giunta in sede amministrativa presieduta, ai sensi dell'art. 2 della legge 1 marzo 1949, n. 76, dal rappresentante del Ministero dell'interno presidente della commissione di coordinamento di cui all'art. 45 dello Statuto regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte