Sentenza 33/1968 (ECLI:IT:COST:1968:33)
Massima numero 2800
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  09/04/1968;  Decisione del  09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2795  2796  2797  2798  2799  2801


Titolo
SENT. 33/68 F. GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE - COMPOSIZIONE R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1058 - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA' DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE DELLA VALLE D'AOSTA.

Testo
Sono costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, le disposizioni sulla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel Titolo I del R.D. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale" (le cui norme non vennero dichiarate incostituzionali con la sentenza n. 30 del 1967, in quanto applicabili alla Giunta giurisdizionale della Valle la composizione della quale non aveva allora formato oggetto di impugnazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101  co. 2

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27