Sentenza 33/1968 (ECLI:IT:COST:1968:33)
Massima numero 2801
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 33/68 G. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALI DI NORME DEL D.L.C.P.S. N. 367 DEL 1946.
SENT. 33/68 G. REGIONE VALLE D'AOSTA - GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA - DICHIARAZIONI DI ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALI DI NORME DEL D.L.C.P.S. N. 367 DEL 1946.
Testo
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni concernenti la composizione della Giunta in sede giurisdizionale, va dichiarata l'incostituzionalita' - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, delle seguenti altre norme contenute nel D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367: - art. 2, nn. 1 e 2 che attribuiscono alla Giunta la competenza a giudicare rispettivamente "i ricorsi concernenti la legittimita' dei provvedimenti della Valle e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e vigilanza dell'amministrazione pubblica locale e le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale"); - art. 2 n. 3 (contenente un rinvio alle disposizioni regolanti la competenza in materia giurisdizionale contabile dei Consigli di Prefettura, gia' dichiarati incostituzionali con sent. 55 del 1966 con salvezza della loro applicazione alla Giunta della Valle); - artt. 3 e 4 che attribuiscono alla Giunta competenza anche nel merito e giurisdizione esclusiva nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono rispettivamente identica competenza e giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa e che riguardano gli Enti indicati dal n. 1 dell'art. 2); - art. 5, comma primo, integrato con l'art. 1 del D.L. 3 aprile 1948, n. 371, nella parte in cui, per la disciplina del procedimento dinanzi alla Giunta, rinvia alle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e avanti la Giunta provinciale amministrativa; - art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del Titolo VI del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle e a tutti coloro i quali maneggiano il denaro della Valle li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilita' previste dagli artt. 251 a 260 di detto T.U.
In conseguenza della dichiarazione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni concernenti la composizione della Giunta in sede giurisdizionale, va dichiarata l'incostituzionalita' - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 -, delle seguenti altre norme contenute nel D.L.C.P.S. 15 novembre 1946, n. 367: - art. 2, nn. 1 e 2 che attribuiscono alla Giunta la competenza a giudicare rispettivamente "i ricorsi concernenti la legittimita' dei provvedimenti della Valle e degli enti pubblici sottoposti alla tutela e vigilanza dell'amministrazione pubblica locale e le controversie che dalle disposizioni vigenti sono devolute alla competenza della Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale"); - art. 2 n. 3 (contenente un rinvio alle disposizioni regolanti la competenza in materia giurisdizionale contabile dei Consigli di Prefettura, gia' dichiarati incostituzionali con sent. 55 del 1966 con salvezza della loro applicazione alla Giunta della Valle); - artt. 3 e 4 che attribuiscono alla Giunta competenza anche nel merito e giurisdizione esclusiva nelle controversie per le quali le disposizioni vigenti stabiliscono rispettivamente identica competenza e giurisdizione del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa e che riguardano gli Enti indicati dal n. 1 dell'art. 2); - art. 5, comma primo, integrato con l'art. 1 del D.L. 3 aprile 1948, n. 371, nella parte in cui, per la disciplina del procedimento dinanzi alla Giunta, rinvia alle disposizioni vigenti in materia di giudizi avanti il Consiglio di Stato e avanti la Giunta provinciale amministrativa; - art. 7, limitatamente alla parte nella quale, col dichiarare applicabili le disposizioni del Titolo VI del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, agli amministratori e agli impiegati della Valle e a tutti coloro i quali maneggiano il denaro della Valle li assoggetta alla giurisdizione della Giunta per le responsabilita' previste dagli artt. 251 a 260 di detto T.U.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 108
co. 2
Costituzione
art. 103
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27