Sentenza 34/1968 (ECLI:IT:COST:1968:34)
Massima numero 2802
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
09/04/1968; Decisione del
09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 34/68. FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI - FRODI ALIMENTARI - MOSTI, VINI ED ACETI - ART. 35 COMMA 2 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI MOSTI E DEI VINI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - PRECEDENTE SENTENZA DI RIGETTO N. 107 DEL 1967 - NUOVE ARGOMENTAZIONI - PREVISIONE SPECIFICA DEI REGISTRI RELATIVAMENTE AGLI ZUCCHERI NELLA LEGGE DELEGA - INIDONEITA' A DETERMINARE UN MUTAMENTO DI DECISIONE.
SENT. 34/68. FRODI E CONTRAVVENZIONI NELL'AGRICOLTURA, NELLE INDUSTRIE E NEI COMMERCI - FRODI ALIMENTARI - MOSTI, VINI ED ACETI - ART. 35 COMMA 2 D.P.R. N. 162 DEL 1965 - REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI MOSTI E DEI VINI - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - PRECEDENTE SENTENZA DI RIGETTO N. 107 DEL 1967 - NUOVE ARGOMENTAZIONI - PREVISIONE SPECIFICA DEI REGISTRI RELATIVAMENTE AGLI ZUCCHERI NELLA LEGGE DELEGA - INIDONEITA' A DETERMINARE UN MUTAMENTO DI DECISIONE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti in riferimento all'art. 76 Cost. Gia' con sentenza n. 106/67 la Corte ritenne non fondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso della delega, del predetto art. 35, rilevando che la disposizione che impone la tenuta dei registri di carico e scarico e' in stretta aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964 n. 991; ma nel presente caso si e' sostenuto anche che, quando il legislatore delegante ha voluto imporre l'obbligo del registro, lo ha fatto esplicitamente, come, per gli zuccheri, nel n. 8 dello stesso comma primo dell'art. 2. Anche tale nuova argomentazione non e' fondata perche' l'avere esplicitamente previsto l'obbligo della tenuta dei registri non esclude che la legge di delegazione consenta negli altri casi tale misura di prevenzione e controllo, trattandosi di un mezzo di attuazione delle finalita' che la stessa legge di delegazione intendeva conseguire.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 35, secondo comma, del D.P.R. 12 febbraio 1965 n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti in riferimento all'art. 76 Cost. Gia' con sentenza n. 106/67 la Corte ritenne non fondata la questione di legittimita' costituzionale, per eccesso della delega, del predetto art. 35, rilevando che la disposizione che impone la tenuta dei registri di carico e scarico e' in stretta aderenza al n. 3 dell'art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964 n. 991; ma nel presente caso si e' sostenuto anche che, quando il legislatore delegante ha voluto imporre l'obbligo del registro, lo ha fatto esplicitamente, come, per gli zuccheri, nel n. 8 dello stesso comma primo dell'art. 2. Anche tale nuova argomentazione non e' fondata perche' l'avere esplicitamente previsto l'obbligo della tenuta dei registri non esclude che la legge di delegazione consenta negli altri casi tale misura di prevenzione e controllo, trattandosi di un mezzo di attuazione delle finalita' che la stessa legge di delegazione intendeva conseguire.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 09/10/1964
n. 991
art. 2
co. 1