Ordinanza 36/1968 (ECLI:IT:COST:1968:36)
Massima numero 2804
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  09/04/1968;  Decisione del  09/04/1968
Deposito del 20/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 36/68. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI COMPRA VENDITA DEGLI AUTOVEICOLI - R.D.L. 15 MARZO 1927, N. 436, ART. 7, QUARTO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma quarto, del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (recante norme sulla "disciplina dei contratti di compra vendita degli autoveicoli"), proposta, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza 2 febbraio 1967 del Pretore di Roma, e' manifestamente infondata. Considerato che analoga questione di legittimita' costituzionale e' stata dichiarata non fondata, con sentenza 5 maggio 1967, n. 59 della Corte costituzionale e con argomenti che valgono anche rispetto all'art. 113 della Costituzione, e che non sono stati addotti ne' sussistono motivi che inducono a scostarsi dalla precedente decisione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte