Sentenza 37/1968 (ECLI:IT:COST:1968:37)
Massima numero 2805
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
23/04/1968; Decisione del
23/04/1968
Deposito del 26/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/68 A. RIFORMA FONDIARIA - ENFITEUSI - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3322 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN QUANTO" HA INCLUSO NELL'ESPROPRIAZIONE TERRENI SUI QUALI IL SOGGETTO PASSIVO NON AVEVA IL DIRITTO ENFITEUTICO RISULTANTE IN CATASTO - PRONUNCIA EMESSA SULLA BASE DI SENTENZA NON DEFINITIVA, GRAVATA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DECIDERE DIRETTAMENTE SULLA QUESTIONE ATTINENTE LA RILEVANZA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI RINVIO PER LA PENDENZA DEL GRAVAME SULLA SENTENZA NON DEFINITA.
SENT. 37/68 A. RIFORMA FONDIARIA - ENFITEUSI - D.P.R. 27 DICEMBRE 1952, N. 3322 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE "IN QUANTO" HA INCLUSO NELL'ESPROPRIAZIONE TERRENI SUI QUALI IL SOGGETTO PASSIVO NON AVEVA IL DIRITTO ENFITEUTICO RISULTANTE IN CATASTO - PRONUNCIA EMESSA SULLA BASE DI SENTENZA NON DEFINITIVA, GRAVATA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DECIDERE DIRETTAMENTE SULLA QUESTIONE ATTINENTE LA RILEVANZA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI RINVIO PER LA PENDENZA DEL GRAVAME SULLA SENTENZA NON DEFINITA.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322 in quanto ha incluso nella espropriazione i terreni della "Valle Testa" dei quali, secondo le risultanze catastali, appariva essere enfiteuta il soggetto privato Ferne' Daniele, ma che in effetti, alla data di riferimento del 15 novembre 1949, appartenevano, allo stesso titolo, ad un ente pubblico (Comune di Comacchio) giusto accertamento compiuto dallo stesso giudice a quo con sentenza non definitiva gravata di impugnazione differita. Ne' vale sostenere l'erroneita' dell'accertamento compiuto dal Tribunale e chiedere che la Corte, sulla scorta degli atti processuali, direttamente statuisca in modo definitivo in tutte le questioni che sono connesse e condizionano il giudizio di legittimita' costituzionale perche' le questioni di cui trattasi attengono al giudizio di rilevanza di esclusiva competenza del giudice a quo e sono state esaminate e risolte con la citata sentenza non definitiva. Ne' la riserva di appello potrebbe giustificare la restituzione degli atti al Tribunale perche' sulle questioni decise si formi la cosa giudicata, in quanto la pronunzia della Corte e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale e la formula "in quanto" adoperata nelle sentenze di specie fa salva la possibilita', che, nel prosieguo del giudizio di merito o nei successivi gradi, possa giungersi ad una differente pronuncia sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita'.
E' costituzionalmente illegittimo per eccesso dai limiti della delega contenuta nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., il D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3322 in quanto ha incluso nella espropriazione i terreni della "Valle Testa" dei quali, secondo le risultanze catastali, appariva essere enfiteuta il soggetto privato Ferne' Daniele, ma che in effetti, alla data di riferimento del 15 novembre 1949, appartenevano, allo stesso titolo, ad un ente pubblico (Comune di Comacchio) giusto accertamento compiuto dallo stesso giudice a quo con sentenza non definitiva gravata di impugnazione differita. Ne' vale sostenere l'erroneita' dell'accertamento compiuto dal Tribunale e chiedere che la Corte, sulla scorta degli atti processuali, direttamente statuisca in modo definitivo in tutte le questioni che sono connesse e condizionano il giudizio di legittimita' costituzionale perche' le questioni di cui trattasi attengono al giudizio di rilevanza di esclusiva competenza del giudice a quo e sono state esaminate e risolte con la citata sentenza non definitiva. Ne' la riserva di appello potrebbe giustificare la restituzione degli atti al Tribunale perche' sulle questioni decise si formi la cosa giudicata, in quanto la pronunzia della Corte e' indipendente dallo svolgimento del giudizio principale e la formula "in quanto" adoperata nelle sentenze di specie fa salva la possibilita', che, nel prosieguo del giudizio di merito o nei successivi gradi, possa giungersi ad una differente pronuncia sulle questioni di fatto e di diritto che rappresentano il presupposto del sindacato di costituzionalita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 0