Sentenza 64/2020 (ECLI:IT:COST:2020:64)
Massima numero 43144
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
26/02/2020; Decisione del
26/02/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 16/04/2020
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Natura retroattiva della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Natura retroattiva della disposizione censurata - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015. La natura retroattiva della norma censurata, desumibile da una sua interpretazione letterale nonché di tipo sistematico e teleologico, comporta che essa si applichi anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, quali quelle oggetto del giudizio a quo.
Non è accolta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015. La natura retroattiva della norma censurata, desumibile da una sua interpretazione letterale nonché di tipo sistematico e teleologico, comporta che essa si applichi anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, quali quelle oggetto del giudizio a quo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Veneto
16/03/2015
n. 4
art. 2
co. 3
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte