Sentenza 38/1968 (ECLI:IT:COST:1968:38)
Massima numero 2808
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  23/04/1968;  Decisione del  23/04/1968
Deposito del 26/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 38/68. TASSE E IMPOSTE - IMPOSTE DI CONSUMO - ART. 48, T.U. DELLA FINANZA LOCALE - ART. 1, LETT. B, LEGGE 25 FEBBRAIO 1932, N. 338 - OPPOSIZIONE IN VIA GIUDIZIARIA - MANCATO ESAURIMENTO DELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DELLA CONDANNA ALLE SPESE DELL'AMMINISTRAZIONE SOCCOMBENTE - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo un principio vigente anche per i tributi erariali, la condanna alle spese dell'amministrazione soccombente e' subordinata semplicemente alla proposizione della domanda dopo il decorso di novanta giorni dalla presentazione del ricorso in via amministrativa. Invece, nel sistema di riscossione coattiva delle imposte di consumo, l'art. 48 del T.U. della finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, modificato dall'art. 1, lett. b, del D.L. 25 febbraio 1939, n. 338, esime il soggetto impositore della condanna alle spese, quando non sia stata percorsa la via dei ricorsi amministrativi. Come tale, la norma si risolve in un trattamento di favore sproporzionato e privo di ragionevole giustificazione, in violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte