Ordinanza 39/1968 (ECLI:IT:COST:1968:39)
Massima numero 2809
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
23/04/1968; Decisione del
23/04/1968
Deposito del 26/04/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 39/68. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - CONFLITTO TRA CORTE DI CASSAZIONE E CORTE COSTITUZIONALE - PROMUOVIMENTO DA PARTE DI ORGANO ESTRANEO - INAMMISSIBILITA'. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 39/68. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - CONFLITTO TRA CORTE DI CASSAZIONE E CORTE COSTITUZIONALE - PROMUOVIMENTO DA PARTE DI ORGANO ESTRANEO - INAMMISSIBILITA'. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 392, PRIMO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale, proposto dal Pretore di Empoli con ordinanza 5 gennaio 1966, e' inammissibile, considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il Pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioe' fra organi a cui egli e' estraneo, dimodoche' non e' legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87). E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Cod. proc.penale, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli, che la predetta ordinanza. Ritenuto che la Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost. e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimita' costituzionale si rende impossibile essendo la norma gia' uscita dall'ordinamento, la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui e' stata emanata, fra i quali e' compreso quello presso il pretore di Empoli (Corte cost. sent. n. 127 del 1966).
Il ricorso per conflitto di attribuzione tra Corte di Cassazione e Corte costituzionale, proposto dal Pretore di Empoli con ordinanza 5 gennaio 1966, e' inammissibile, considerato che il conflitto tra poteri dello Stato, secondo il Pretore di Empoli, sarebbe sorto fra la Cassazione e la Corte costituzionale, cioe' fra organi a cui egli e' estraneo, dimodoche' non e' legittimato a ricorrere per la risoluzione di tale conflitto (art. 37 e art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87). E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del Cod. proc.penale, proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Pretore di Empoli, che la predetta ordinanza. Ritenuto che la Corte costituzionale, con sent. n. 52 del 26 giugno 1965, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 392, primo comma, del c.p.p., in riferimento all'art. 24 Cost. e che pertanto una nuova dichiarazione di illegittimita' costituzionale si rende impossibile essendo la norma gia' uscita dall'ordinamento, la predetta sentenza produce i suoi effetti su tutti i giudizi in corso al momento in cui e' stata emanata, fra i quali e' compreso quello presso il pretore di Empoli (Corte cost. sent. n. 127 del 1966).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
legge 11/03/1953
n. 87
art. 39