Ordinanza 40/1968 (ECLI:IT:COST:1968:40)
Massima numero 2810
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  23/04/1968;  Decisione del  23/04/1968
Deposito del 26/04/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 40/68. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO ("ERGA OMNES") - D.P.R. 14 LUGLIO 1960, N. 1011 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 18 OTTOBRE 1950 SUI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI - D.P.R. 11 SETTEMBRE 1960, N. 1326 - EFFICACIA ERGA OMNES AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 1 OTTOBRE 1959 PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE GRAFICHE E AFFINI - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 39 E 76 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Sono manifestamente infondate in riferimento agli artt. 39 e 76 Cost., le questioni di legittimita' costituzionale relative: al D.P.R. 14 luglio 1960 n. 1011 nella parte in cui ha conferito efficacia erga omnes alle disposizioni relative alla costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato contenuto nell'accordo interconfederale del 18 ottobre 1950 sui licenziamenti individuali; al D.P.R. 11 settembre 1960 n. 1326, nella parte in cui ha conferito efficacia erga omnes all'art. 11 del c.c. n. 1, 1 ottobre 1959 per dipendenti delle aziende grafiche ed affini, in forza del quale "per i criteri in materia di licenziamento collettivi ed individuali valgono gli accordi interconfederali". Si sostiene che le norme impugnate contrastino con l'art. 39 della Costituzione attese le funzioni assegnate alle associazioni sindacali per la nomina del collegio di conciliazione ed arbitrato in tema di licenziamenti individuali, e con l'art. 76 Cost., perche', mentre nei limiti della delegazione rientrerebbe la funzione del collegio, l'intervento delle organizzazioni sindacali non sarebbero da considerare strettamente necessario a conseguire il fine indicato dal legislatore delegato. Ma, con sentenza n. 50 del 1966, e' stato escluso che il D.P.R. n. 1011 violi l'art. 76 della Costituzione sul presupposto che la parte dell'accordo interconfederale riguardante il collegio arbitrale e la sua funzione si trova in un nesso inscindibile con la disciplina sostanziale del licenziamento e si incorpora in questo. Ed e' del tutto evidente che tale giustificazione si estende alle modalita' della composizione e della nomina di tale collegio in quanto, trattandosi di arbitrato non rituale, le norme relative non possono considerarsi dissociabili dal complessivo scopo che il procedimento intende raggiungere e che e' stato giudicato conforme alle finalita' delle legge di delegazione. Inoltre, con sentenza n. 98 del 1967, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. n. 1011 del 1960 in riferimento all'art. 39 Cost. e la stessa questione e' stata dichiarata, sul presupposto dell'intervenuta decisione, manifestamente infondata con ordinanza n. 15 del 1968, mentre non sono state addotte ne' sussistono ragioni che inducano a modificare tali decisioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte