Sentenza 43/1968 (ECLI:IT:COST:1968:43)
Massima numero 2813
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
30/04/1968; Decisione del
30/04/1968
Deposito del 14/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 43/68. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949. RIFORMA FONDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DEI FONDI ESISTENTE AL 15 NOVEMBRE 1949 - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI.
SENT. 43/68. RIFORMA FONDIARIA - FORMAZIONE DEI PIANI DI ESPROPRIAZIONE - DATI CATASTALI - RIFERIMENTO ALLA DATA DEL 15 NOVEMBRE 1949. RIFORMA FONDIARIA - ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DEI FONDI ESISTENTE AL 15 NOVEMBRE 1949 - COMPETENZA DEL GIUDICE A QUO - LIMITI.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, i DD.PP.RR. 6 settembre 1952 n. 1398 e 1400 se, per la formazione dei piani di espropriazione, si e' in essi tenuto conto dei dati del nuovo catasto, entrato in vigore nella zona successivamente alla data del 15 novembre 1949. Il giudice a quo, per accertare la effettiva situazione dei fondi, puo' utilizzare i dati del nuovo catasto, all'epoca non ancora vigente, se riferibili allo stato di fatto allora esistente, ma non puo' prendere in considerazione tali dati per rilevare mutamenti relativi alla classe dei terreni, compiendo una equiparazione di voci tra il vecchio e il nuovo catasto.
Sono costituzionalmente illegittimi, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950 n. 841 e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, i DD.PP.RR. 6 settembre 1952 n. 1398 e 1400 se, per la formazione dei piani di espropriazione, si e' in essi tenuto conto dei dati del nuovo catasto, entrato in vigore nella zona successivamente alla data del 15 novembre 1949. Il giudice a quo, per accertare la effettiva situazione dei fondi, puo' utilizzare i dati del nuovo catasto, all'epoca non ancora vigente, se riferibili allo stato di fatto allora esistente, ma non puo' prendere in considerazione tali dati per rilevare mutamenti relativi alla classe dei terreni, compiendo una equiparazione di voci tra il vecchio e il nuovo catasto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 21/10/1950
n. 841
art. 4