Sentenza 44/1968 (ECLI:IT:COST:1968:44)
Massima numero 2815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
30/04/1968; Decisione del
30/04/1968
Deposito del 14/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/68 B. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - FUNZIONI E NATURA.
SENT. 44/68 B. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - FUNZIONI E NATURA.
Testo
Risulta dall'art. 104 della Costituzione che l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della magistratura, cosi' da collocarla nella posizione di "ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere", e conseguentemente sottrarla ad interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialita' e di compromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge. Si e' cosi' provveduto, ad integrazione e rafforzamento delle altre garanzie costituzionali di indipendenza risultanti dagli artt. 106, 107 e 108, a concentrare ogni provvedimento relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all'ordine nella competenza assoluta ed esclusiva di un organo che, mentre realizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, e' poi presieduto dal Capo dello Stato, in considerazione della qualita' che questi riveste di potere "neutro" e di garante della Costituzione, ed e' altresi' fornito di una serie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura necessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla propria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull'altra affidata alla sua tutela.
Risulta dall'art. 104 della Costituzione che l'istituzione del Consiglio superiore della magistratura ha corrisposto all'intento di rendere effettiva, fornendola di apposita garanzia costituzionale, l'autonomia della magistratura, cosi' da collocarla nella posizione di "ordine autonomo ed indipendente da ogni altro potere", e conseguentemente sottrarla ad interventi suscettibili di turbarne comunque l'imparzialita' e di compromettere l'applicazione del principio consacrato nell'art. 101, secondo cui i giudici sono soggetti solo alla legge. Si e' cosi' provveduto, ad integrazione e rafforzamento delle altre garanzie costituzionali di indipendenza risultanti dagli artt. 106, 107 e 108, a concentrare ogni provvedimento relativo al reclutamento e allo stato degli appartenenti all'ordine nella competenza assoluta ed esclusiva di un organo che, mentre realizza una particolare forma di autonomia, pel fatto di essere espresso in prevalenza dallo stesso corpo giudiziario, e' poi presieduto dal Capo dello Stato, in considerazione della qualita' che questi riveste di potere "neutro" e di garante della Costituzione, ed e' altresi' fornito di una serie di guarentigie corrispondenti al rango spettantegli, nella misura necessaria a preservarlo da influenze che, incidendo direttamente sulla propria autonomia, potrebbero indirettamente ripercuotersi sull'altra affidata alla sua tutela.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte