Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Veneto - Quote del costo di costruzione a carico dei titolari di nuovi permessi - Determinazioni effettuate dai Comuni - Possibile richiesta di conguaglio, successiva al rilascio del permesso di costruire - Omessa previsione - Violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di governo del territorio - Illegittimità costituzionale parziale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. - l'art. 2, comma 3, della legge reg. Veneto n. 4 del 2015, limitatamente alle parole «, purché la determinazione sia avvenuta all'atto del rilascio del permesso di costruire e non con una successiva richiesta di conguaglio». La norma censurata dal TAR Veneto, non consentendo la richiesta di conguaglio ai Comuni che avevano liquidato un importo inferiore all'atto del rilascio del titolo, esclude che la quota del costo di costruzione sia determinata in base ai parametri fissati dall'art. 16, comma 9, del t.u. edilizia in relazione a fattispecie che ne avrebbero prevista la necessaria applicazione. Tale effetto determina la disapplicazione della citata norma statale, espressione di un principio nella materia "governo del territorio", in quanto - fissando la cornice entro la quale le singole Regioni possono determinare il contributo per il costo di costruzione - persegue un obiettivo di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale. Ove tale previsione mancasse, infatti, il legislatore regionale sarebbe libero di prevedere interventi edilizi che non comportano alcun costo, o comportano un esborso talmente irrisorio da eludere ogni profilo di corrispettività del contributo rispetto al titolo edilizio rilasciato.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nell'ambito della normativa di principio della materia "governo del territorio" rientrano le disposizioni concernenti l'onerosità del titolo abilitativo, ivi comprese quelle che concorrono a determinare l'effettiva portata e la caratterizzazione positiva del principio medesimo, in quanto legate a quest'ultimo da un rapporto di coessenzialità. (Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2016, n. 303 del 2003, n. 1033 del 1988 e n. 13 del 1980).