Sentenza 44/1968 (ECLI:IT:COST:1968:44)
Massima numero 2818
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
30/04/1968; Decisione del
30/04/1968
Deposito del 14/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 44/68 E. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DELIBERAZIONI - CARATTERE COSTITUTIVO DEI LORO EFFETTI - RAPPORTI CON I DECRETI DELL'ESECUTIVO.
SENT. 44/68 E. CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA - DELIBERAZIONI - CARATTERE COSTITUTIVO DEI LORO EFFETTI - RAPPORTI CON I DECRETI DELL'ESECUTIVO.
Testo
Risulta dalla chiara dizione degli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione che le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura non hanno carattere meramente preparatorio rispetto all'emanazione dei decreti presidenziali o ministeriali, ma sono pienamente costitutive degli effetti giuridici riguardanti i magistrati che ne sono destinatari: una volta avvenuta la comunicazione dei singoli atti di esercizio di tali poteri, si determina un dovere giuridico a carico dell'esecutivo di renderli concretamente operanti mediante l'emanazione dei decreti che ne adottano integralmente il contenuto. Pertanto le dette deliberazioni, se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano effetti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con gli organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione a questi ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante alla loro adozione.
Risulta dalla chiara dizione degli artt. 105, 106, 107 e 110 della Costituzione che le deliberazioni del Consiglio Superiore della Magistratura non hanno carattere meramente preparatorio rispetto all'emanazione dei decreti presidenziali o ministeriali, ma sono pienamente costitutive degli effetti giuridici riguardanti i magistrati che ne sono destinatari: una volta avvenuta la comunicazione dei singoli atti di esercizio di tali poteri, si determina un dovere giuridico a carico dell'esecutivo di renderli concretamente operanti mediante l'emanazione dei decreti che ne adottano integralmente il contenuto. Pertanto le dette deliberazioni, se nei confronti dei loro destinatari e dei terzi esplicano effetti solo dalla data di emanazione dei decreti, nei rapporti invece con gli organi esecutivi sono, dal momento stesso della loro comunicazione a questi ultimi, produttivi della pretesa da parte dell'organo deliberante alla loro adozione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 105
Costituzione
art. 106
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte