Sentenza 45/1968 (ECLI:IT:COST:1968:45)
Massima numero 2821
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
30/04/1968; Decisione del
30/04/1968
Deposito del 14/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 45/68. IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 659, ART. 5 - RETROATTIVITA' DEI BENEFICI FISCALI PER ALCUNE CATEGORIE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - LIMITE COSTITUITO DAL DIVIETO DI RIMBORSO DELLE SOMME GIA' VERSATE - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 45/68. IMPOSTE E TASSE - AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI - LEGGE 19 LUGLIO 1961, N. 659, ART. 5 - RETROATTIVITA' DEI BENEFICI FISCALI PER ALCUNE CATEGORIE DI COSTRUZIONI EDILIZIE - LIMITE COSTITUITO DAL DIVIETO DI RIMBORSO DELLE SOMME GIA' VERSATE - NON VIOLA L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e relativa all'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, che, nell'attribuire una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie, estende tali benefici, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle gia' ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta la definizione del rapporto tributario, ma limita tale efficacia retroattiva con il divieto di rimborso delle somme gia' versate. Infatti, la limitazione alla efficacia retroattiva dei benefici fiscali e tributari concessi, che opera nel senso di negare ai contribuenti che abbiano gia' anticipato il versamento dell'imposta la possibilita' di fruire dei benefici in questione, viene indubbiamente a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri contribuenti, ma non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto risponde ad una valutazione, che puo' ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai benefici, nell'intento di stabilire in quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione e relativa all'art. 5 della legge 19 luglio 1961, n. 659, che, nell'attribuire una portata retroattiva ai benefici fiscali e tributari introdotti per alcune categorie di costruzioni edilizie, estende tali benefici, oltre che alle costruzioni ancora in corso, anche a quelle gia' ultimate rispetto alle quali non sia intervenuta la definizione del rapporto tributario, ma limita tale efficacia retroattiva con il divieto di rimborso delle somme gia' versate. Infatti, la limitazione alla efficacia retroattiva dei benefici fiscali e tributari concessi, che opera nel senso di negare ai contribuenti che abbiano gia' anticipato il versamento dell'imposta la possibilita' di fruire dei benefici in questione, viene indubbiamente a porre gli stessi in una situazione diversa rispetto a tutti gli altri contribuenti, ma non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, in quanto risponde ad una valutazione, che puo' ritenersi non irrazionale, delle varie esigenze che sorgono dal fatto stesso della eccezionale portata attribuita ai benefici, nell'intento di stabilire in quale misura tale sacrificio possa gravare sulla finanza statale e locale senza risultare sproporzionato rispetto ai vantaggi assicurati ai contribuenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte