Sentenza 46/1968 (ECLI:IT:COST:1968:46)
Massima numero 2822
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  30/04/1968;  Decisione del  30/04/1968
Deposito del 16/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 46/68. REGIONE SICILIANA - MEDICI OSPEDALIERI - NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO - COMPETENZA REGIONALE. REGIONI - POTESTA' AMMINISTRATIVA E POTESTA' LEGISLATIVA - STESSA AMPIEZZA E STESSI LIMITI - FATTISPECIE - MATERIA DELL'IGIENE E DELLA SANITA' EX ART. 17 STATUTO SICILIA.

Testo
Spetta alla Reg. sic. e non allo Stato la nomina delle commissioni giudicatrici dei concorsi banditi in Sicilia per medici anestesisti ospedalieri. La potesta' amministrativa della Regione ha la stessa estensione della potesta' legislativa cui corrisponde, cosicche' in materia di igiene e sanita' e di assistenza sanitaria la competenza amministrativa regionale incontra gli stessi limiti della competenza legislativa di cui all'art. 17 Statuto Sicilia. Le limitazioni previste dall'art. 17 Statuto Sicilia si riferiscono agli interessi "a cui si informa la legislazione dello Stato" cioe' a quegli interessi al cui perseguimento e' diretto il complesso normativo regolante una determinata materia. Come "i principi" richiamati dallo stesso articolo, essi debbono essere desunti dall'insieme delle norme ispirate a comuni esigenze e a un medesimo esercizio legislativo. La nomina delle commissioni giudicatrici per anestesisti non implica ne' gli interessi cui si informa la legislazione dello Stato, ne' i principi richiamati dall'art. 17 st. sic. poiche' non si concreta in un provvedimento che possa riguardare l'intero Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte