Sentenza 47/1968 (ECLI:IT:COST:1968:47)
Massima numero 2823
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  30/04/1968;  Decisione del  30/04/1968
Deposito del 16/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2824  2825  2826  2827


Titolo
SENT. 47/68 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALE E.C.A. - CIRCOLARE ASSESSORIALE 28 FEBBRAIO 1967, N. 7397 - VERSAMENTO NELLE CASSE REGIONALI DEL PROVENTO DERIVANTE DALLA LEGGE STATALE 10 DICEMBRE 1961, N. 1346 - SPETTANZA ALLA REGIONE - ANNULLAMENTO DELL'ATTO DELLO STATO CHE DISPONE L'AFFLUSSO ALLE CASSE ERARIALI.

Testo
Spetta alla Regione siciliana di far proprie le entrate derivanti dall'estensione e dall'aumento dell'addizionale ECA disposti con la legge 10 dicembre 1961 n. 1346 e pertanto va annullato l'atto di cui al telegramma 04112-403388 (diretto dal Ministero delle finanze alle Intendenze di finanza della Sicilia e trascritto nella lettera 5 aprile 1967 n. 1137) e va respinto il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Infatti le norme d'attuazione di cui al D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 hanno riservato allo Stato i proventi compresi nelle tabelle A,B,C, oltre a quelli indicati nell'art. 5 e le nuove entrate tributarie dirette a soddisfare particolari finalita' statali. Ma l'aumento e l'estensione della c.d. addizionale E.C.A. non figurano in quelle tabelle, ne' costituiscono entrate "nuove" rispetto alle norme di attuazione. Ne' puo' sostenersi, come pretende l'Avvocatura dello Stato che l'art. 2 delle norme di attuazione citate riservi allo Stato tutti i proventi tributari erariali derivanti da leggi posteriori al bilancio siciliano del 1947-48, dato che ne' l'invocata disposizione, ne' la relazione che l'accompagna, ne' altri indizi rivelano un qualunque riferimento diretto o indiretto al bilancio del 1947-48. Anzi, sia la lettera della legge, che fa perno sulle situazioni quali erano al momento in cui essa e' stata emanata, sia l'analogia con le disposizioni coeve che, nel Friuli-Venezia Giulia, riservano allo Stato soltanto i tributi disposti successivamente alla entrata in vigore di esse, dimostrano come la tendenza fosse quella di sottrarre alle casse regionali soltanto le entrate derivanti da leggi posteriori alle norme di attuazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 6

statuto regione Sicilia  art. 8

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 0