Sentenza 47/1968 (ECLI:IT:COST:1968:47)
Massima numero 2824
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  30/04/1968;  Decisione del  30/04/1968
Deposito del 16/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2823  2825  2826  2827


Titolo
SENT. 47/68 B. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALE PRO CALABRIA - PROROGA DISPOSTA CON LEGGE 19 MAGGIO 1967, N. 356, ART. 1 - NATURA DI ENTRATA TRIBUTARIA NUOVA E DIRETTA A SODDISFARE PARTICOLARI FINALITA' - RISERVA ALLO STATO - NON VIOLA L'ART. 36 DELLO STATUTO, NE' GLI ARTT. 1 E 2 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma secondo, della legge 19 maggio 1967 n. 356 (proroga dell'addizionale pro Calabria) proposta con ricorso depositato il 13 luglio 1967 dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto e in relazione agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria). Secondo la Regione il provento non sarebbe nuovo, ne' diretto a soddisfare quelle particolari finalita' statali senza cui le entrate tributarie introdotte dopo il D.P.R. n. 1074 del 1965 spetterebbero ad essa. Ma l'addizionale disposta con la legge n. 356 del 1967 pur non essendo un tributo nuovo, e' un'entrata tributaria nuova dato che sarebbe mancata se quella legge non ne avesse deciso la proroga. E poiche' le norme di attuazione richiedono la novita' del provento, non del tipo di imposta, sotto questo aspetto l'addizionale cosi' prorogata rientra fra quelle che lo Stato puo' riservare a se' stesso. Ed anche se la norma impugnata non dice espressamente l'esigenza particolare al cui soddisfacimento e' diretta l'entrata, non puo' negarsi la particolarita' dello scopo che ha ispirato la legge sia perche' all'addizionale l'erario e' solito ricorrere normalmente proprio per soddisfare particolari finalita', sia perche', di regola, la proroga di una imposta introdotta per un certo scopo non puo' avere altro fine che quello originario si' che un 'ulteriore specificazione sarebbe superflua. Ed i lavori preparatori della legge depongono nel senso che il gettito dell'addizionale in esame sia destinato a fronteggiare la spesa per lo sviluppo economico della Calabria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2