Sentenza 47/1968 (ECLI:IT:COST:1968:47)
Massima numero 2825
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  30/04/1968;  Decisione del  30/04/1968
Deposito del 16/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2823  2824  2826  2827


Titolo
SENT. 47/68 C. REGIONE SICILIANA - MATERIA TRIBUTARIA - NORME DI ATTUAZIONE - D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - INTERPRETAZIONE.

Testo
Nell'interpretare le norme di attuazione che hanno attribuito alla Regione siciliana entrate erariali si deve tener conto che lo Statuto non da' alla Regione, ne' obbliga a darle entrate tributarie erariali. L'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 ha voluto soltanto evitare che lo Stato, dal 1965, potesse sottrarre alla Regione maggiorazioni di aliquote, e nuove entrate fiscali ordinarie (valga al riguardo il raffronto con la norma diversa, ma ispirata ad analogo intento, del D.P.R. 23 gennaio 1965 n. 114, per il Friuli-Venezia Giulia). Percio', quando un nuovo provento sia diretto a soddisfare particolari finalita' non se ne puo' contestare l'appartenenza allo Stato. La norma d'attuazione, quindi, e' rispettata nella sostanza anche se il collegamento fra l'entrata e la spesa non sia oggetto di una esplicita e puntuale proposizione normativa e se una parte del provento sia impiegato per fini diversi da quello che ha ispirato la legge istitutiva. Infatti la norma di attuazione va conciliata, da un canto, con la sfavorevole corrente per le imposte di scopo (altrimenti ogni tributo erariale, non essendo a rigore un'imposta di scopo, spetterebbe alla Regione, il che sarebbe in contrasto con la stessa volonta' di quella norma); dall'altro, col potere del Governo e del Parlamento, una volta assicurata la copertura della spesa, di impostare il bilancio secondo propri criteri.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 2