Sentenza 47/1968 (ECLI:IT:COST:1968:47)
Massima numero 2826
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
30/04/1968; Decisione del
30/04/1968
Deposito del 16/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 47/68 D. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALI - D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, ART. 80 - ISTITUZIONE PER UN ANNO DI UN'IMPOSTA DESTINATA A SOSTENERE ONERI DIPENDENTI DA PARTICOLARI CALAMITA' - PROROGA DISPOSTA CON D.L. 11 DICEMBRE 1967, N.1132 - NATURA DI IMPOSTA DI SCOPO - NON VIOLA L'ART. 36 DELLO STATUTO SICILIANO, NE' L'ART. 2 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - SPETTANZA ALLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 47/68 D. IMPOSTE E TASSE - ADDIZIONALI - D.L. 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, ART. 80 - ISTITUZIONE PER UN ANNO DI UN'IMPOSTA DESTINATA A SOSTENERE ONERI DIPENDENTI DA PARTICOLARI CALAMITA' - PROROGA DISPOSTA CON D.L. 11 DICEMBRE 1967, N.1132 - NATURA DI IMPOSTA DI SCOPO - NON VIOLA L'ART. 36 DELLO STATUTO SICILIANO, NE' L'ART. 2 DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - SPETTANZA ALLO STATO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1132 e dell'articolo unico della legge di conversione 7 febbraio 1968 n. 27 (proroga dell'addizionale per eventi calamitosi del 1966) proposte dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto regionale ed in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria). L'addizionale straordinaria, istituita per un anno con l'art. 80, primo comma, del D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito in legge 23 dicembre 1966 n. 1142, per sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, le alluvioni del 1966) era certamente un'imposta nuova destinata a sostenere oneri dipendenti da particolari calamita'. E la Regione non dubita che in quel periodo essa spettasse allo Stato, ma rivendica a se' il gettito dello stesso tributo per gli anni successivi essendone stata prorogata la imposizione oltre il 1967 con il decreto legge (convertito) impugnato. Senonche' trattandosi di proroga di un'imposta di scopo ed essendo richiamata nella legge di conversione la destinazione a soddisfare particolari finalita' statali, il provento, non derivando da un tributo ordinario, spetta allo Stato.
Sono infondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del D.L. 11 dicembre 1967 n. 1132 e dell'articolo unico della legge di conversione 7 febbraio 1968 n. 27 (proroga dell'addizionale per eventi calamitosi del 1966) proposte dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto regionale ed in relazione all'art. 2 del D.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074 (norme di attuazione in materia finanziaria). L'addizionale straordinaria, istituita per un anno con l'art. 80, primo comma, del D.L. 18 novembre 1966 n. 976 (convertito in legge 23 dicembre 1966 n. 1142, per sopperire agli oneri dipendenti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, le alluvioni del 1966) era certamente un'imposta nuova destinata a sostenere oneri dipendenti da particolari calamita'. E la Regione non dubita che in quel periodo essa spettasse allo Stato, ma rivendica a se' il gettito dello stesso tributo per gli anni successivi essendone stata prorogata la imposizione oltre il 1967 con il decreto legge (convertito) impugnato. Senonche' trattandosi di proroga di un'imposta di scopo ed essendo richiamata nella legge di conversione la destinazione a soddisfare particolari finalita' statali, il provento, non derivando da un tributo ordinario, spetta allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 2