Sentenza 47/1968 (ECLI:IT:COST:1968:47)
Massima numero 2827
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  30/04/1968;  Decisione del  30/04/1968
Deposito del 16/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2823  2824  2825  2826


Titolo
SENT. 47/68 E. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - IMPOSTE E TASSE - D.L. 11 DICEMBRE 1967, N. 1132 - PROROGA DELL'ADDIZIONALE DESTINATA A SOSTENERE ONERI DIPENDENTI DA PARTICOLARI CALAMITA' - SPETTANZA ALLO STATO - CIRCOLARE ASSESSORIALE 23 DICEMBRE 1967, N. 3240 - ANNULLAMENTO.

Testo
Spetta allo Stato di far proprie le entrate derivanti dal D.L. 11 dicembre 1967 n. 1132 e dalla legge 7 febbraio 1968 n. 27 e deve essere pertanto annullata la circolare 23 dicembre 1967 n. 3240 diretta dall'assessore per le finanze della Regione siciliana alle intendenze della Sicilia, dovendosi ritenere ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto al riguardo dal Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto tale circolare, essendo stata indirizzata a organi dello Stato di cui la Regione si avvale, e' atto di rilevanza esterna suscettibile di far sorgere un conflitto in quanto l'Assessore asserisce che "l'entrata in parola deve ritenersi di spettanza regionale" invitando le Intendenze a disporre che "il gettito... venga versato nella Cassa della Regione".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 20

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte