Sentenza 49/1968 (ECLI:IT:COST:1968:49)
Massima numero 2831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2832
Titolo
SENT. 49/68 A. TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI - SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147, ART. 2 - COMPOSIZIONE CON ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECETTO RIFERIBILE ALLE SOLE SEZIONI SPECIALIZZATE - GARANZIA DI PIU' SICURA INDIPENDENZA DEI "LAICI" - NECESSITA'. (COST., ARTT. 108 E DISP. TRANS. VI). GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN S.G. - PROCEDIMENTO - R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1058, TITOLO II - APPLICABILITA' AI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 49/68 A. TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI - SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147, ART. 2 - COMPOSIZIONE CON ESCLUSIVA PARTECIPAZIONE DI CITTADINI ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - PRECETTO RIFERIBILE ALLE SOLE SEZIONI SPECIALIZZATE - GARANZIA DI PIU' SICURA INDIPENDENZA DEI "LAICI" - NECESSITA'. (COST., ARTT. 108 E DISP. TRANS. VI). GIURISDIZIONI SPECIALI - GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN S.G. - PROCEDIMENTO - R.D. 26 GIUGNO 1924, N. 1058, TITOLO II - APPLICABILITA' AI TRIBUNALI REGIONALI AMMINISTRATIVI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione in virtu' dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneita' ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialita' del giudizio. Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti o vice prefetti) e vengono scelti su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa di per se' non sarebbe ragione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica Amministrazione. Essi, invece, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenerle, beneficiano dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio o eventualmente, col proprio consenso, anche prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente e' accentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status professionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Percio' la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Gli altri tre componenti sono designati, con votazione a maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della Regione. Questo tipo di scelta di per se' non sarebbe illegittimo, anche perche' il legislatore, non consentendo piu' d'una designazione per votante, si e' preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali. L'indipendenza degli "estranei" designati dai consigli provinciali, non e' del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n. 1147: e cio', non perche' essi siano in un certo senso giudici "in causa propria", ma perche', al cessare del quinquennio, la designazione puo' essere rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere la indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali. Da cio' ne deriva altresi' che sono costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le disposizioni sulla procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale".
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, recante modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo, in riferimento agli artt. 101 e 108 della Costituzione in virtu' dei quali si nega alla composizione del collegio giudicante dei tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale l'idoneita' ad assicurare l'indipendenza dei giudici e l'imparzialita' del giudizio. Infatti due dei cinque componenti sono funzionari statali (prefetti o vice prefetti) e vengono scelti su proposta del Presidente del Consiglio con decreto del Capo dello Stato. La nomina governativa di per se' non sarebbe ragione di illegittimita' costituzionale (sent. n. 1 del 1967) se i funzionari, appena nominati, acquistassero indipendenza rispetto al Governo e alla pubblica Amministrazione. Essi, invece, sebbene collocati fuori ruolo, continuano ad appartenerle, beneficiano dei miglioramenti o avanzamenti di carriera, ritornano nei ruoli allo scadere del quinquennio o eventualmente, col proprio consenso, anche prima: situazione di dipendenza dal Governo che innegabilmente e' accentuata dal possibile o sperato rinnovo della nomina. Solo la definitiva rottura del rapporto di servizio e l'assunzione dello status professionale di giudici renderebbe indipendenti i funzionari nominati dal Governo. Percio' la norma impugnata viola l'art. 108, secondo comma, della Costituzione. Gli altri tre componenti sono designati, con votazione a maggioranza, dal consiglio regionale o dall'assemblea dei consiglieri provinciali della Regione. Questo tipo di scelta di per se' non sarebbe illegittimo, anche perche' il legislatore, non consentendo piu' d'una designazione per votante, si e' preoccupato di evitare che delle designazioni disponessero le sole maggioranze. Preclusioni costituzionali all'uno o all'altro modo di scelta non sussistono, una volta stabilito che si tratta di giurisdizioni speciali. L'indipendenza degli "estranei" designati dai consigli provinciali, non e' del tutto assicurata dall'art. 2 della legge 1966 n. 1147: e cio', non perche' essi siano in un certo senso giudici "in causa propria", ma perche', al cessare del quinquennio, la designazione puo' essere rinnovata: la sola prospettiva del reincarico basta a escludere la indipendenza di costoro dai consigli provinciali o regionali. Da cio' ne deriva altresi' che sono costituzionalmente illegittime, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, anche le disposizioni sulla procedura davanti alla giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, contenute nel titolo II del r.d. 26 giugno 1924, n. 1058, recante "Approvazione del T.U. delle leggi sulle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 108
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27