Sentenza 49/1968 (ECLI:IT:COST:1968:49)
Massima numero 2832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
2831
Titolo
SENT. 49/68 B. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147, ART. 2 - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI PRIMA ANCORA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DI CUI SONO PARTE - CONFIGURAZIONE DELLE SEZIONI COME GIUDICI SPECIALI DI NUOVA ISTITUZIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 49/68 B. TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - SEZIONI PER IL CONTENZIOSO ELETTORALE - LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1147, ART. 2 - ISTITUZIONE DELLE SEZIONI PRIMA ANCORA DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI DI CUI SONO PARTE - CONFIGURAZIONE DELLE SEZIONI COME GIUDICI SPECIALI DI NUOVA ISTITUZIONE - ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DELL'ART. 102 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non contrasta con il precetto dell'art. 102 della Costituzione l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La circostanza che i tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale siano stati creati prima degli istituendi tribunali amministrativi regionali, di cui devono costituire altrettante sezioni, non e' motivo di illegittimita' poiche' mancano norme o principi costituzionali che vietino la gradualita' nell'introduzione dei nuovi organi di giustizia amministrativa: e poco importa che le Regioni non siano state ancora istituite se si pensa che quei collegi giudicanti sono collegati, prima che alla Regione come ente giuridico, alla Regione come entita' territoriale e sociale determinatasi storicamente. Pertanto, sotto questo profilo, non contrasta con il precetto dell'art. 102 Cost., l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, relativo a modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.
Non contrasta con il precetto dell'art. 102 della Costituzione l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147. La circostanza che i tribunali amministrativi per il contenzioso elettorale siano stati creati prima degli istituendi tribunali amministrativi regionali, di cui devono costituire altrettante sezioni, non e' motivo di illegittimita' poiche' mancano norme o principi costituzionali che vietino la gradualita' nell'introduzione dei nuovi organi di giustizia amministrativa: e poco importa che le Regioni non siano state ancora istituite se si pensa che quei collegi giudicanti sono collegati, prima che alla Regione come ente giuridico, alla Regione come entita' territoriale e sociale determinatasi storicamente. Pertanto, sotto questo profilo, non contrasta con il precetto dell'art. 102 Cost., l'art. 2 della legge 23 dicembre 1966, n. 1147, relativo a modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte