Sentenza 50/1968 (ECLI:IT:COST:1968:50)
Massima numero 2835
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/68 C. CALAMITA' NATURALI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE E PROVINCIA DI BOLZANO - PIANO C.N. E CIRCOLARI COMMISSARIALI 16 AGOSTO 1967, N. 6479, E 4 SETTEMBRE 1967, N. 0483 - FINALITA'. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DEGLI ORGANI STATALI, REGIONALI O PROVINCIALI - COMPETENZA DI ORGANI STATALI.
SENT. 50/68 C. CALAMITA' NATURALI - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE E PROVINCIA DI BOLZANO - PIANO C.N. E CIRCOLARI COMMISSARIALI 16 AGOSTO 1967, N. 6479, E 4 SETTEMBRE 1967, N. 0483 - FINALITA'. COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI DEGLI ORGANI STATALI, REGIONALI O PROVINCIALI - COMPETENZA DI ORGANI STATALI.
Testo
La Regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Bolzano non sono titolari di un diritto di guida e di coordinamento, collegato direttamente a quel complesso di competenze essenziali per affrontare le pubbliche calamita' (lavori pubblici, servizi antincendi, provvedimenti urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica). Ed invero, comunque si voglia interpretare l'art. 76 dello Statuto speciale che attribuisce al Commissario del Governo il coordinamento dello svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione, e' certo che non e' ammissibile che la Regione e la Provincia esercitino funzioni di direzione sugli uffici statali, dal momento che la loro competenza copre soltanto una parte ristretta del settore degli interventi, mentre lo Stato, posto di fronte alla importanza ed alla gravita' di un evento eccezionale, impegna i suoi organi, comprese le Forze Armate, ed interviene con tutti gli altri mezzi di cui gli enti minori non possono disporre.
La Regione Trentino-Alto Adige e la provincia di Bolzano non sono titolari di un diritto di guida e di coordinamento, collegato direttamente a quel complesso di competenze essenziali per affrontare le pubbliche calamita' (lavori pubblici, servizi antincendi, provvedimenti urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica). Ed invero, comunque si voglia interpretare l'art. 76 dello Statuto speciale che attribuisce al Commissario del Governo il coordinamento dello svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione, e' certo che non e' ammissibile che la Regione e la Provincia esercitino funzioni di direzione sugli uffici statali, dal momento che la loro competenza copre soltanto una parte ristretta del settore degli interventi, mentre lo Stato, posto di fronte alla importanza ed alla gravita' di un evento eccezionale, impegna i suoi organi, comprese le Forze Armate, ed interviene con tutti gli altri mezzi di cui gli enti minori non possono disporre.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 76
Altri parametri e norme interposte