Ordinanza 65/2020 (ECLI:IT:COST:2020:65)
Massima numero 42575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore MORELLI
Udienza Pubblica del
26/02/2020; Decisione del
26/02/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 16/04/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di "fermo amministrativo" o di "fermo giudiziario" - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nonché disparità di trattamento tra cittadini residenti in Regioni diverse - Questione pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.
Imposte e tasse - Norme della Regione Campania - Tassa automobilistica regionale - Permanenza dell'obbligo di pagamento nell'ipotesi di "fermo fiscale" del veicolo - Denunciato contrasto con l'esenzione prevista dalla normativa statale in caso di "fermo amministrativo" o di "fermo giudiziario" - Denunciata violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, nonché disparità di trattamento tra cittadini residenti in Regioni diverse - Questione pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza della questione.
Testo
È dichiarata manifestamente infondata, perché pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, per il quale il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 e con sentenza n. 47 del 2017 , ha chiarito come il "fermo amministrativo" - adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, al quale è correlata, in via di eccezione, l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come convertito - sia diverso dal c.d. "fermo fiscale" disposto dall'agente di riscossione. Quest'ultimo, introdotto, dal d.l. n. 669 del 1996, come convertito, quale misura di garanzia del credito di enti pubblici (e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada), è successivo alla norma di esenzione del 1982, mentre l'esclusione dell'esenzione è coerente al principio che vuole il tributo in parola correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). Resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di disparità di trattamento, posto che la disposizione in esame si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello di legislazione nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012; ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018).
È dichiarata manifestamente infondata, perché pressoché identica ad altra già dichiarata non fondata, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 117, secondo comma, lett. e), 119, secondo comma, e 120 Cost. - dell'art. 1, comma 182, della legge reg. Campania n. 5 del 2013, per il quale il fermo del veicolo disposto dall'agente di riscossione, ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, non rientra tra le fattispecie che fanno venir meno l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica. Il rimettente non ha addotto alcuna replica né alcun argomento di segno contrario alle motivazioni con le quali la Corte, con ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018 e con sentenza n. 47 del 2017 , ha chiarito come il "fermo amministrativo" - adottato dall'autorità amministrativa o da quella giudiziaria, al quale è correlata, in via di eccezione, l'esenzione dal pagamento del tributo prevista dall'art. 5, comma trentasettesimo, del d.l. n. 953 del 1982, come convertito - sia diverso dal c.d. "fermo fiscale" disposto dall'agente di riscossione. Quest'ultimo, introdotto, dal d.l. n. 669 del 1996, come convertito, quale misura di garanzia del credito di enti pubblici (e non come sanzione conseguente a violazione di norma del codice della strada), è successivo alla norma di esenzione del 1982, mentre l'esclusione dell'esenzione è coerente al principio che vuole il tributo in parola correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo ovvero, comunque, alla ricorrenza di un titolo equipollente, idoneo a legittimare il possesso del veicolo (usufrutto, leasing, acquisto con patto di riservato dominio). Resta con ciò destituita di fondamento anche la nuova censura di disparità di trattamento, posto che la disposizione in esame si limita ad esplicitare un logico corollario di principi e regole enunciati a livello di legislazione nazionale. (Precedenti citati: sentenze n. 47 del 2017 e n. 288 del 2012; ordinanze n. 19 del 2019 e n. 192 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Campania
06/05/2013
n. 5
art. 1
co. 182
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 119
co. 2
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte