Sentenza 51/1968 (ECLI:IT:COST:1968:51)
Massima numero 2837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 51/68. AMNISTIA ED INDULTO - LEGGE 3 GIUGNO 1966, N. 331 E D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332 - PRETESA ESTENSIONE DELL'EFFICACIA DELL'AMNISTIA ED INDULTO (STABILITA DALLA LEGGE AL 31 GENNAIO 1966) A DATA POSTERIORE A QUELLA FISSATA NELLA PROPOSTA. ESCLUSIONE CHE LA PROPOSTA SFOCIATA NELLA LEGGE SIA DA CONSIDERARSI TESTO EMENDATO DI UNA PROPOSTA ANTERIORE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 79 COST. - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 79, comma secondo, della Costituzione, dell'art. 16 della legge 3 giugno 1966, n. 331 recante "Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia ed indulto" nonche' dell'art. 16 del D.P.R. 4 giugno 1966, n. 332 contenente "Concessione di amnistia ed indulto" non e' fondata. Erroneo e' il presupposto da cui muove l'ordinanza di rinvio secondo cui i disegni di legge che dettero luogo ai provvedimenti impugnati sarebbero quelli del 29 maggio 1965 n. 1225 (d'iniziativa del senatore Nencioni) e dell'8 marzo 1966 n. 1577 (d'iniziativa del senatore Tomassini) e che le norme denunciate, estendendo il termine di efficacia dell'amnistia ed indulto ad una data (31 gennaio 1966) posteriore a quella del primo disegno, sarebbero in contrasto col citato precetto costituzionale che fa espresso divieto di applicare detti benefici ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione. Dagli atti parlamentari risulta infatti che la legge di delegazione impugnata trasse origine esclusivamente dal disegno di legge 5 maggio 1966 n. 1654, elaborato da una commissione all'uopo nominata, sottoscritto dal senatore Monni ed altri. Ne' questa proposta puo' considerarsi testo emendato di quella Nencioni, attese le profonde differenze fra esse intercorrenti. La legge di delegazione trasse quindi origine unicamente dal disegno di legge Monni e poiche' questo fu comunicato alla Presidenza del Senato il 5 maggio 1966, evidente appare la legittimita' del termine di efficacia del beneficio dell'amnistia e dell'indulto stabilito al 31 gennaio 1966 dalle norme impugnate.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 79  co. 2

Altri parametri e norme interposte