Sentenza 52/1968 (ECLI:IT:COST:1968:52)
Massima numero 2838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - IPOTESI DI COMPETENZA DELLA CORTE.
SENT. 52/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - IPOTESI DI COMPETENZA DELLA CORTE.
Testo
Ai fini della rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale non basta che la norma denunziata si trovi in rapporto meramente logico e sistematico con le norme applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio e della cui legittimita' costituzionale si controverte. Pertanto, qualora il giudice a quo motivi genericamente, sul punto della rilevanza, invocando ragioni di conseguenzialita' logica e di coordinamento sistematico e svolgendo considerazioni estranee rispetto alla fattispecie esaminata, spetta alla Corte dichiarare la irrilevanza della dedotta questione.
Ai fini della rilevanza della questione incidentale di legittimita' costituzionale non basta che la norma denunziata si trovi in rapporto meramente logico e sistematico con le norme applicabili alla fattispecie oggetto del giudizio e della cui legittimita' costituzionale si controverte. Pertanto, qualora il giudice a quo motivi genericamente, sul punto della rilevanza, invocando ragioni di conseguenzialita' logica e di coordinamento sistematico e svolgendo considerazioni estranee rispetto alla fattispecie esaminata, spetta alla Corte dichiarare la irrilevanza della dedotta questione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte