Sentenza 52/1968 (ECLI:IT:COST:1968:52)
Massima numero 2839
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/68 B. LEGALITA' DELLE PENE - NON INTERFERENZA DEL PRINCIPIO CON GLI EFFETTI DELL'AMNISTIA.
SENT. 52/68 B. LEGALITA' DELLE PENE - NON INTERFERENZA DEL PRINCIPIO CON GLI EFFETTI DELL'AMNISTIA.
Testo
Il principio posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione, secondo cui nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non interferisce con gli effetti conseguenti alla emanazione di un atto di amnistia. Da un lato, infatti, esso impone la predeterminazione della sanzione criminale rispetto alla commissione del fatto, dell'altro statuisce il divieto di comminare sanzioni per fatti che non siano preveduti dalla legge come reato.
Il principio posto dall'art. 25, comma secondo, della Costituzione, secondo cui nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, non interferisce con gli effetti conseguenti alla emanazione di un atto di amnistia. Da un lato, infatti, esso impone la predeterminazione della sanzione criminale rispetto alla commissione del fatto, dell'altro statuisce il divieto di comminare sanzioni per fatti che non siano preveduti dalla legge come reato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte