Sentenza 52/1968 (ECLI:IT:COST:1968:52)
Massima numero 2840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/68 C. AMNISTIA - RINUNZIA - EFFETTI - RAPPORTI CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE.
SENT. 52/68 C. AMNISTIA - RINUNZIA - EFFETTI - RAPPORTI CON IL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLE PENE.
Testo
La rinunciabilita' dell'amnistia, con la conseguente possibilita' che il rinunciante sia condannato qualora il fatto criminoso sia stato accertato nel corso del giudizio, non contrasta con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Infatti, a parte la considerazione che l'amnistia non ha efficacia abrogativa della norma penale, ma incide soltanto sulla valutazione del fatto come punibile, la mancata rinuncia alla amnistia funziona come presupposto o coelemento di operativita' dell'atto di clemenza, onde, verificandosi la rinunzia, il provvedimento rimane praticamente senza effetto.
La rinunciabilita' dell'amnistia, con la conseguente possibilita' che il rinunciante sia condannato qualora il fatto criminoso sia stato accertato nel corso del giudizio, non contrasta con l'art. 25, comma secondo, della Costituzione. Infatti, a parte la considerazione che l'amnistia non ha efficacia abrogativa della norma penale, ma incide soltanto sulla valutazione del fatto come punibile, la mancata rinuncia alla amnistia funziona come presupposto o coelemento di operativita' dell'atto di clemenza, onde, verificandosi la rinunzia, il provvedimento rimane praticamente senza effetto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte