Sentenza 52/1968 (ECLI:IT:COST:1968:52)
Massima numero 2841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/68 D. AMNISTIA - RINUNZIA - EFFETTI - RAPPORTI CON IL DIRITTO DI DIFESA. (COSTITUZIONE, ART. 24).
SENT. 52/68 D. AMNISTIA - RINUNZIA - EFFETTI - RAPPORTI CON IL DIRITTO DI DIFESA. (COSTITUZIONE, ART. 24).
Testo
La rinunciabilita' dell'amnistia, con la conseguente possibilita' per il rinunciante di essere condannato, non costituisce violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. Infatti, premesso che la facolta' di rinuncia all'amnistia costituisce esplicazione del diritto di difesa, inteso anche nel senso di diritto a far valere pienamente la propria innocenza, la eventuale condanna del rinunciante per il reato e per il fatto che in concreto lo realizzi e di cui sia accertata l'esistenza, risponde pienamente alle regole ed ai principi propri dell'esistenza e dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato.
La rinunciabilita' dell'amnistia, con la conseguente possibilita' per il rinunciante di essere condannato, non costituisce violazione del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost.. Infatti, premesso che la facolta' di rinuncia all'amnistia costituisce esplicazione del diritto di difesa, inteso anche nel senso di diritto a far valere pienamente la propria innocenza, la eventuale condanna del rinunciante per il reato e per il fatto che in concreto lo realizzi e di cui sia accertata l'esistenza, risponde pienamente alle regole ed ai principi propri dell'esistenza e dell'attuazione della pretesa punitiva dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte