Sentenza 52/1968 (ECLI:IT:COST:1968:52)
Massima numero 2843
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 27/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 52/68 F. AMNISTIA - FACOLTA' DI RINUNZIA - D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332, ART. 14 - NON VIOLA GLI ARTICOLI 24, SECONDO COMMA, 79 E 76 DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 52/68 F. AMNISTIA - FACOLTA' DI RINUNZIA - D.P.R. 4 GIUGNO 1966, N. 332, ART. 14 - NON VIOLA GLI ARTICOLI 24, SECONDO COMMA, 79 E 76 DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Non e' fondata (vedi massime precedenti) la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 79 e 76 Cost., dell'art. 14 del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, secondo il quale "l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire".
Non e' fondata (vedi massime precedenti) la questione di legittimita' costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, 79 e 76 Cost., dell'art. 14 del d.P.R. 4 giugno 1966, n. 332, secondo il quale "l'amnistia non si applica qualora l'imputato, prima che sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per amnistia, faccia espressa dichiarazione di non volerne usufruire".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 79
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte