Sentenza 53/1968 (ECLI:IT:COST:1968:53)
Massima numero 2844
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2845  2846  2847  2848  2849  2850  2851


Titolo
SENT. 53/68 A. DIRITTO PENALE - TERMINOLOGIA - SANZIONE - NOZIONE.

Testo
Il termine sanzione esprime ordinariamente la reazione dell'ordinamento alla inosservanza della norma, ma ha subito, nel campo penale, una dilatazione di questo significato, di modo che puo' risultare adoperato tanto nello specifico senso di cui innanzi, quanto in un senso piu' ampio, tale da comprendere, in via generale, ogni misura giuridica o mezzo di tutela giuridica; ma quest'ultimo significato non e' valido, nella sua larghissima genericita', a stabilire una parificazione o assimilazione fra pene e misure di sicurezza, in quanto dietro l'identita' della terminologia permangono inevitabilmente quelli che sono i caratteri particolari dei due mezzi di tutela giuridica, dai quali soltanto e' dato desumere l'essenza propria e specifica di ciascuno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte