Sentenza 53/1968 (ECLI:IT:COST:1968:53)
Massima numero 2845
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/68 B. PENE E MISURE DI SICUREZZA - DISTINZIONE.
SENT. 53/68 B. PENE E MISURE DI SICUREZZA - DISTINZIONE.
Testo
Un criterio veramente valido di equiparazione fra pene e misure di sicurezza non puo' trarsi dall'essere tanto le prime quanto le seconde mezzi di lotta contro la criminalita', in quanto questa ultima locuzione non puo' assumere alcun valore di specificazione, se e' tale da dover necessariamente comprendere in se' tutto il vario complesso di mezzi che l'ordinamento dispone, anche nel vasto campo dell'amministrazione della polizia, per la difesa della societa' contro la delinquenza. Una equiparazione fra pene e misure di sicurezza non e' possibile neppure accogliendo il significato specifico di sanzione, come reazione dell'ordinamento alla inosservanza di una norma giuridica, in quanto nessuno sforzo di accostamento potra' valere ad eliminare la differenza, essenziale e di natura, fra la reazione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l'attuazione, propria delle misure di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel futuro: e cosi' anche le ulteriori note differenziali che riguardano per esempio la posizione nettamente diversa che i due mezzi di tutela hanno nella norma che li prevede, la diversa direzione dell'imperativo, la diversita' di soggetti cui e' applicabile la restrizione della sfera giuridica, la norma valida per la misura di sicurezza che e', a differenza della pena, quella del tempo della sua applicazione.
Un criterio veramente valido di equiparazione fra pene e misure di sicurezza non puo' trarsi dall'essere tanto le prime quanto le seconde mezzi di lotta contro la criminalita', in quanto questa ultima locuzione non puo' assumere alcun valore di specificazione, se e' tale da dover necessariamente comprendere in se' tutto il vario complesso di mezzi che l'ordinamento dispone, anche nel vasto campo dell'amministrazione della polizia, per la difesa della societa' contro la delinquenza. Una equiparazione fra pene e misure di sicurezza non e' possibile neppure accogliendo il significato specifico di sanzione, come reazione dell'ordinamento alla inosservanza di una norma giuridica, in quanto nessuno sforzo di accostamento potra' valere ad eliminare la differenza, essenziale e di natura, fra la reazione contro un fatto avvenuto, propria della pena, e l'attuazione, propria delle misure di sicurezza, di mezzi rivolti ad impedire fatti di cui si teme il verificarsi nel futuro: e cosi' anche le ulteriori note differenziali che riguardano per esempio la posizione nettamente diversa che i due mezzi di tutela hanno nella norma che li prevede, la diversa direzione dell'imperativo, la diversita' di soggetti cui e' applicabile la restrizione della sfera giuridica, la norma valida per la misura di sicurezza che e', a differenza della pena, quella del tempo della sua applicazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte