Ordinanza 66/2020 (ECLI:IT:COST:2020:66)
Massima numero 42630
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
10/03/2020; Decisione del
10/03/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 16/04/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quelli previsti in caso di sostituzione di pene detentive brevi e violazione della funzione rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti diversi da quelli esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Processo penale - Procedimento per decreto - Irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva - Criteri di ragguaglio - Denunciata disparità di trattamento rispetto a quelli previsti in caso di sostituzione di pene detentive brevi e violazione della funzione rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Assenza di argomenti diversi da quelli esaminati - Manifesta infondatezza delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che nel procedimento per decreto penale di condanna il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare, tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 155 del 2019, la quale ha affermato che la previsione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento per decreto è volta ad incentivare il ricorso a tale rito speciale e che la denunciata eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio introdotto dalla disposizione censurata è insuscettibile di risolversi in un vulnus alla finalità rieducativa della pena. Né sono prospettate argomentazioni diverse da quelle già esaminate. (Precedente specifico citato: sentenza n. 155 del 2019. Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 236 del 2018, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 103 del 2017, nella parte in cui prevede che nel procedimento per decreto penale di condanna il valore giornaliero di conversione della pena detentiva in pecuniaria sia pari ad euro 75 e fino a tre volte tale ammontare, tenuto conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 155 del 2019, la quale ha affermato che la previsione di un criterio di ragguaglio più favorevole tra pena detentiva e pena pecuniaria nel procedimento per decreto è volta ad incentivare il ricorso a tale rito speciale e che la denunciata eccessiva tenuità del trattamento sanzionatorio introdotto dalla disposizione censurata è insuscettibile di risolversi in un vulnus alla finalità rieducativa della pena. Né sono prospettate argomentazioni diverse da quelle già esaminate. (Precedente specifico citato: sentenza n. 155 del 2019. Precedenti citati: sentenze n. 40 del 2019, n. 236 del 2018, n. 233 del 2018 e n. 222 del 2018).
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 459
co. 1
legge
23/06/2017
n. 103
art. 1
co. 53
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte