Sentenza 53/1968 (ECLI:IT:COST:1968:53)
Massima numero 2846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 53/68 C. PENE E MISURE DI SICUREZZA - POSIZIONE SECONDO LA COSTITUZIONE - DIVERSITA'.
SENT. 53/68 C. PENE E MISURE DI SICUREZZA - POSIZIONE SECONDO LA COSTITUZIONE - DIVERSITA'.
Testo
La posizione della pena e della misura di sicurezza e' fissata in Costituzione in termini indubbiamente diversi, in quanto per quest'ultima l'art. 25, terzo comma, con il disporre che "nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge", non fa che riaffermare costituzionalmente il principio della riserva di legge, gia' dichiarato dall'art. 199 del codice penale ("nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti"), mentre soltanto per la pena lo stesso art. 25, nel suo secondo comma, ribadisce il c.d. principio di stretta legalita' disponendo che "nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", con una riaffermazione cioe' della anteriorita' della norma incriminatrice ancora piu' netta di quella che il codice penale vigente ed il codice del 1890 hanno espresso con la formula "nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge ne' con pene che non siano da essa stabilite".
La posizione della pena e della misura di sicurezza e' fissata in Costituzione in termini indubbiamente diversi, in quanto per quest'ultima l'art. 25, terzo comma, con il disporre che "nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge", non fa che riaffermare costituzionalmente il principio della riserva di legge, gia' dichiarato dall'art. 199 del codice penale ("nessuno puo' essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti"), mentre soltanto per la pena lo stesso art. 25, nel suo secondo comma, ribadisce il c.d. principio di stretta legalita' disponendo che "nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", con una riaffermazione cioe' della anteriorita' della norma incriminatrice ancora piu' netta di quella che il codice penale vigente ed il codice del 1890 hanno espresso con la formula "nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge ne' con pene che non siano da essa stabilite".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte