Sentenza 53/1968 (ECLI:IT:COST:1968:53)
Massima numero 2847
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2844  2845  2846  2848  2849  2850  2851


Titolo
SENT. 53/68 D. PENA - PRINCIPIO DI LEGALITA' DELLA PENA - COST., ART. 25, SECONDO COMMA - RAPPORTO CON LA RISERVA DI LEGGE DISPOSTA NEL TERZO COMMA.

Testo
Se la locuzione "principio di legalita' e' stata di solito sufficiente da sola ad indicare nella dottrina e nella pratica penalistica che la legge punitiva deve essere anteriore al fatto, ancor meno risultera' possibile una identificazione, sotto la comune espressione di "principio di stretta legalita'", del principio sancito dal secondo comma dell'art. 25 con quello del terzo comma, vale a dire con il principio ben piu' largo della riserva di legge che, nell'ampiezza dei suoi termini, lascia ferma nell'ordinamento la disposizione dell'art. 200 del codice penale, in forza della quale "le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione": cioe' non da un imperativo giuridico anteriore al fatto punibile, ma da quelle disposizioni che via via l'ordinamento riconoscera' piu' idonee ad una efficace lotta contro il pericolo criminale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte