Sentenza 53/1968 (ECLI:IT:COST:1968:53)
Massima numero 2850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2844  2845  2846  2847  2848  2849  2851


Titolo
SENT. 53/68 G. MISURE DI SICUREZZA - PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE - CODICE PROCEDURA PENALE, ARTT. 636 E 637 - INSUFFICIENZA DEI MEZZI DIFENSIVI - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - CONSEGUENZE.

Testo
I mezzi difensivi apprestati dalle disposizioni di cui agli artt. 636 e 637 del cod. proc. pen., a parte eventuali correttivi e sviluppi che siano adottati anche attualmente nella pratica, si riducono nella enunciazione normativa ad un invito all'interessato od a chi lo rappresenta e a dichiarazioni ricevute nel processo verbale: e tutto cio' soltanto nella fase iniziale del procedimento; secondo lo spirito della norma costituzionale si deve al contrario ritenere necessaria la conoscenza delle investigazioni e degli accertamenti compiuti dal giudice e dei loro risultati relativamente all'intero corso del procedimento, e mediante l'assistenza tecnica di un difensore, da rendersi oltre tutto obbligatoria e non facoltativa, come invece e' disposto, per analoghe situazioni, dall'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione. A seguito della dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispongono i mezzi di difesa, l'esercizio di questa potra', in attesa di un intervento del legislatore, svolgersi analogicamente sulla base delle norme stabilite per la difesa nella istruzione sommaria, secondo le estensioni operate in proposito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. La dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli artt. 636 e 637 del codice di procedura penale, nella parte in cui dispongono i mezzi di difesa, si riflette anche sull'applicazione dell'art. 4, secondo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, nella parte in cui e' fatto richiamo a quelle norme.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte