Sentenza 54/1968 (ECLI:IT:COST:1968:54)
Massima numero 2852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 54/68. PROCESSO CIVILE - PROCEDIMENTO IN CONTUMACIA - COD. PROC. CIV., ARTT. 293-294 - COSTITUZIONE DEL CONTUMACE - NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA ED IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 293 e 294 del cod. proc. civ. che consentono al contumace di costituirsi dopo la rimessione della causa al collegio, in riferimento agli artt. 24, comma secondo e 3 della Costituzione. Non e' rilevante la circostanza che la contumacia, anche fuori dai casi della nullita' della citazione e della notificazione, possa essere involontaria, determinata da un fatto non imputabile al soggetto. Il contumace, che non si sia potuto costituire in primo grado, puo' difendersi in appello opponendo eccezioni, producendo documenti e chiedendo l'ammissione di altri mezzi probatori; anzi puo' farlo, secondo una recente giurisprudenza, senza eccezioni avanzate dalla controparte: compenso, questo, alla perdita d'un grado del giudizio, in un sistema costituzionale che non garantisce i due gradi. Dopo cio' neanche in vista della contumacia involontaria si puo' negare l'aderenza delle norme alle caratteristiche strutturali del giudizio o scorgervi la violazione del diritto di difesa o ingiustificate disparita' di trattamento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte