Ordinanza 67/2020 (ECLI:IT:COST:2020:67)
Massima numero 42632
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  24/03/2020;  Decisione del  24/03/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 16/04/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Esecuzione penale - Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Condannati per il delitto di furto in abitazione - Esclusione - Denunciata disparità di trattamento, irragionevolezza e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Questioni identiche ad altre già dichiarate non fondate - Manifesta infondatezza delle questioni - Rinnovata segnalazione dell'opportunità di un intervento del legislatore.

Testo

Sono dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Salerno in funzione di giudice dell'esecuzione in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. - dell'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen., nella parte in cui stabilisce che la sospensione dell'esecuzione della pena non può essere disposta nei confronti dei condannati per il delitto di furto in abitazione di cui all'art. 624-bis cod. pen. Questioni identiche sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 216 del 2019, la quale ha affermato che il divieto censurato trova la propria ratio nella discrezionale, e non irragionevole, presunzione del legislatore circa la particolare gravità del fatto e la speciale pericolosità soggettiva del suo autore, e non esclude affatto la valutazione individualizzata del condannato rispetto alla possibile concessione di benefici penitenziari, che è comunque demandata al tribunale di sorveglianza in sede di esame della relativa istanza. Resta, peraltro, ferma la già segnalata opportunità di un intervento del legislatore per rimediare al difetto di coordinamento tra la disciplina processuale e quella sostanziale sui presupposti per accedere alle misure alternative alla detenzione con riferimento, in particolare, al rischio che la decisione del tribunale di sorveglianza intervenga dopo che il soggetto abbia ormai interamente o quasi scontato la propria pena. (Precedente specifico citato: sentenza n. 216 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 656  co. 9

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte