Sentenza 55/1968 (ECLI:IT:COST:1968:55)
Massima numero 2856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
09/05/1968; Decisione del
09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 55/68 D. PROPRIETA' PRIVATA - GARANZIA - DOMINIO ASSOLUTO ED ILLIMITATO - ESCLUSIONE - IMPOSIZIONE DI LIMITI ED ESCLUSIONE DELLA PROPRIETA' PER DETERMINATE CATEGORIE DI BENI - AMMISSIBILITA' - INDENNIZZABILITA' - INSORGENZA DEL RELATIVO DIRITTO.
SENT. 55/68 D. PROPRIETA' PRIVATA - GARANZIA - DOMINIO ASSOLUTO ED ILLIMITATO - ESCLUSIONE - IMPOSIZIONE DI LIMITI ED ESCLUSIONE DELLA PROPRIETA' PER DETERMINATE CATEGORIE DI BENI - AMMISSIBILITA' - INDENNIZZABILITA' - INSORGENZA DEL RELATIVO DIRITTO.
Testo
Il concetto di proprieta' privata non puo' venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine ad essere sottoposto, nel suo contenuto, ad un regime determinabile con legge ordinaria. Il legislatore puo' perfino escludere la proprieta' privata di certe categorie di beni, oltre che imporre limitazioni, in via generale, o autorizzare imposizioni in via particolare, le quali peraltro non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata al di la' della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene oltre cio' che e' connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico, assumendo cosi' carattere espropriativo. I commi secondo e terzo dell'art. 42 Cost. vanno insieme considerati e coordinati per ricavarne, alla stregua di quello che, in base all'ordinamento giuridico attuale, rappresenta il vigente concreto regime di appartenenza dei beni, l'identificazione dei casi nei quali, nell'ipotesi della imposizione di limiti, si verifichi una incidenza negativa a titolo individuale sulla proprieta' riconosciuta secondo il regime stesso, ed occorre conseguentemente far luogo all'indennizzo.
Il concetto di proprieta' privata non puo' venire inteso come dominio assoluto ed illimitato sui beni propri, dovendosi invece ritenerlo caratterizzato dall'attitudine ad essere sottoposto, nel suo contenuto, ad un regime determinabile con legge ordinaria. Il legislatore puo' perfino escludere la proprieta' privata di certe categorie di beni, oltre che imporre limitazioni, in via generale, o autorizzare imposizioni in via particolare, le quali peraltro non possono mai eccedere, senza indennizzo, quella portata al di la' della quale il sacrificio imposto venga ad incidere sul bene oltre cio' che e' connaturale al diritto dominicale, quale viene riconosciuto nell'attuale momento storico, assumendo cosi' carattere espropriativo. I commi secondo e terzo dell'art. 42 Cost. vanno insieme considerati e coordinati per ricavarne, alla stregua di quello che, in base all'ordinamento giuridico attuale, rappresenta il vigente concreto regime di appartenenza dei beni, l'identificazione dei casi nei quali, nell'ipotesi della imposizione di limiti, si verifichi una incidenza negativa a titolo individuale sulla proprieta' riconosciuta secondo il regime stesso, ed occorre conseguentemente far luogo all'indennizzo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte