Sentenza 55/1968 (ECLI:IT:COST:1968:55)
Massima numero 2860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2853  2854  2855  2856  2857  2858  2859


Titolo
SENT. 55/68 H. EDILIZIA - LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N. 1150, ART. 7 NN. 2, 3, 4 E ART. 40 - MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO PER L'IMPOSIZIONE DEI VINCOLI IVI PREVISTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LIMITI.

Testo
Quando le limitazioni immediatamente operative nei confronti di diritti reali di cui ai nn. 2, 3 e 4 dell'art. 7 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, abbiano contenuto espropriativo, le predette norme, nonche' l'art. 40 della stessa legge nella parte in cui non ne prevedono l'indennizzabilita', sono costituzionalmente illegittime. Ferme restando che non possono farsi rientrare nelle fattispecie espropriative le limitazioni del genere di quelle ammesse dall'art. 42 comma secondo Cost. (ad es., gli indici di fabbricabilita' delle singole proprieta' immobiliari), spettera' agli organi di giurisdizione ordinaria desumere, dalla casistica delle imposizioni, la rispettiva inserzione nei "vincoli di zona" contemplati nel n. 2 del citato art. 7 della legge n. 1150 del 1942, ovvero in una delle altre categorie indicate. Neppure spetta alla Corte, una volta riconosciuto il detto difetto di previsione legislativa, esaminare le modalita' con cui, nei casi dovuti, debba procedersi all'indennizzo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 2

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte