Sentenza 56/1968 (ECLI:IT:COST:1968:56)
Massima numero 2866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  09/05/1968;  Decisione del  09/05/1968
Deposito del 29/05/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2861  2862  2863  2864  2865  2867


Titolo
SENT. 56/68 F. TUTELA DEL PAESAGGIO - VINCOLO PAESISTICO - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE - NATURA ED EFFETTI.

Testo
Nell'ipotesi di vincolo paesistico su beni che hanno il carattere di bellezza naturale, la pubblica amministrazione, dichiarando un bene di pubblico interesse o includendolo in un elenco, non fa che esercitare una potesta' che le e' attribuita dallo stesso regime di godimento di quel bene, cosi' che le sia consentito di confrontare il modo di esercizio di alcune facolta' inerenti a quel godimento con l'esigenza di conservare le qualita' che il bene ha connaturali secondo il regime che gli e' proprio e di prescrivere adempimenti coordinati e correlativi a tali esigenze. L'amministrazione puo' anche proibire in modo assoluto di edificare sulle aree vincolate che siano considerate fabbricabili (art. 15 secondo comma). Ma, in tal caso, essa non comprime il diritto sull'area, perche' questo diritto e' nato con il corrispondente limite e con quel limite vive; ne' aggiunge al bene qualita' di pubblico interesse non indicate dalla sua indole e acquistate per la sola forza di un atto amministrativo discrezionale, com'e' nel caso dell'espropriazione considerata nell'art. 42, terzo comma, della Costituzione, sacrificando una situazione patrimoniale per un interesse pubblico che vi sta fuori e vi si contrappone.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Altri parametri e norme interposte