Sentenza 57/1968 (ECLI:IT:COST:1968:57)
Massima numero 2869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2868  2870


Titolo
SENT. 57/68 B. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - D.P.R. N. 145 DEL 1961 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DEGLI ACCORDI COLLETTIVI DEL 1956 E 1957 NELLE PARTI IN CUI PONGONO A CARICO DELLE AZIENDE INDUSTRIALI L'INDENNITA' DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE - OBBLIGATORIETA' NELLE PARTI IN CUI PREVEDONO L'ISTITUZIONE DI UN APPOSITO FONDO PER L'INDENNITA' DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA PRESSO L'ENASARCO - PRETESO ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - LEGGE N. 741 DEL 1959 - CARATTERE DI LEGGE DI ATTUAZIONE DELL'ART. 39 COST. - ESCLUSIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE DI ATTUAZIONE SEGNATO DAI RAPPORTI CUI SI RIFERISCE - PRETESO CONTRASTO CON ART. 41 COST. - OBBLIGO DELL'INDENNITA' DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI AGENZIA POSTO DALLA LEGGE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
E' da escludere che il D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, abbia violato i limiti della delega contenuta nella legge 14 luglio 1959, n. 741, col rendere obbligatori gli articoli degli Accordi economici collettivi del 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, i quali avrebbero spostato a carico delle imprese industriali l'onere del pagamento delle indennita' di risoluzione del rapporto. La distinzione del trattamento di risoluzione del rapporto e del trattamento previdenziale non spostava l'onere del pagamento della indennita', che era sempre stata a carico del proponente, ma faceva soltanto venir meno il sistema per il quale l'adempimento di tale obbligo era assorbito dal versamento del contributo per il trattamento previdenziale. Circa l'accantonamento presso l'ENASARCO dell'indennita' per la risoluzione del rapporto, la previsione dell'accantonamento (v. sent. n. 129/63), che e' il mezzo per assicurare la liquidazione della indennita', non e' estranea alla disciplina del rapporto e rientra nei limiti della delega, sussistendo quella correlazione tra mezzo e fine che la Corte ha indicato come condizione di legittimita' dei decreti previsti dalla legge n. 741. Il richiamo agli artt. 39 e 41 della Cost. e' inconferente. La legge n. 741 non e' una legge di attuazione dell'art. 39 e l'ambito di essa e' quello segnato dai rapporti a cui esplicitamente si riferisce. Dagli accordi resi obbligatori dal D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145, e dal decreto stesso non deriva un limite all'iniziativa economica, tale non potendosi considerare l'obbligo dell'indennita' per la risoluzione del rapporto: obbligo posto dalla legge per fine di utilita' sociale e di tutela del lavoro, di cui gli accordi collettivi disciplinano l'attuazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

legge  14/07/1959  n. 741  art. 1  

legge  14/07/1959  n. 741  art. 2