Sentenza 57/1968 (ECLI:IT:COST:1968:57)
Massima numero 2870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2868  2869


Titolo
SENT. 57/68 C. LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO) - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI APPARTENENTI AD UNA MEDESIMA CATEGORIA - AGENZIA - D.P.R. N. 145 DEL 1961 - OBBLIGATORIETA' ERGA OMNES DEGLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI 20 GIUGNO 1956 E 17 LUGLIO 1957 - PRETESA INCOSTITUZIONALITA' IN RIFERIMENTO ALL'INTERO CONTENUTO DELL'ACCORDO DEL 1956 ED ALL'ACCANTONAMENTO DELL'INDENNITA' DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO PRESSO L'ENASARCO - CONTRASTO CON ARTT. 39, 76 E 41 COST. - ESCLUSIONE - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e'fondata, (Vedi le precedenti massime A e B) in riferimento agli artt. 39, 76 e 41 della costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961 n. 154, che ha reso obbligatori gli Accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 17 luglio 1957, riguardanti la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, in riferimento all'intero contenuto dell'Accordo del 1956 nonche' alla parte dei due Accordi riguardanti l'indennita' di risoluzione del rapporto e l'accantonamento di essa presso l'ENASARCO (artt. 9-12 dell'Accordo 1956 e 1-10 e norme transitorie dell'Accordo 1957).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 39

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

legge  14/07/1959  n. 741  art. 1  

legge  14/07/1959  n. 741  art. 2