Sentenza 58/1968 (ECLI:IT:COST:1968:58)
Massima numero 2871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 58/68. IMPOSTE E TASSE - LEGGI N. 29 DEL 26 GENNAIO 1961 E N. 147 DEL 28 MARZO 1962 - INTERESSI DI MORA SULLE IMPOSTE INDIRETTE - SOPRATASSA EX ART. 75 DELLA LEGGE TRIBUTARIA DELLE SUCCESSIONI - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA CIVILISTICA DEGLI INTERESSI MORATORI DELLE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE.

Testo
Le leggi n. 29 del 26 gennaio 1961 e n. 147 del 28 marzo 1962, che prorogano gli interessi di mora a carico del contribuente in ritardo nel pagamento delle imposte indirette, indipendentemente dall'applicazione di ogni penalita' e sopratassa prevista dalle singole leggi tributarie, non violano il principio di eguaglianza per disparita' di trattamento rispetto alla disciplina civilistica dei debitori in mora delle obbligazioni pecuniarie. In particolare, la sopratassa comminata dall'art. 75 della legge tributaria delle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270), non e' commisurata, come gli interessi moratori, alla entita' del ritardo nell'adempimento, ma e' una sanzione amministrativa, con la prevalente funzione di stimolare la diligenza del contribuente. A differenza degli interessi di mora sulle altre obbligazioni pecuniarie, quelli sulle imposte indirette escludono ogni ulteriore risarcimento e, in quanto non sono computati per il semestre nel corso del quale avviene il pagamento, contribuiscono a sollecitare l'adempimento dell'obbligo tributario.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte