Sentenza 60/1968 (ECLI:IT:COST:1968:60)
Massima numero 2873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2874  2875  2876  2877  2878  2879


Titolo
SENT. 60/68 A. SICILIA - AGRICOLTURA - RIPARTIZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI - LEGGI REGIONALI - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge regionale siciliana 16 marzo 1964 n. 4, concernente la ripartizione dei prodotti agricoli fra concedenti e coloni, non viola l'art. 14, lett. a, dello statuto siciliano poiche' regola la materia dei contratti agrari in via temporanea ed in presenza di una situazione eccezionale. Tale legge, avendo previsto come proprio termine finale il momento in cui fosse stata emanata una legge statale di riforma dei contratti agrari, ha esaurito il proprio vigore col sopravvenire della legge statale 15 settembre 1964 n. 756, ancorche' quest'ultima non abbia carattere definitivo. Tuttavia l'art. 15 della predetta legge statale, il quale ha fatto salve le disposizioni preesistenti non incompatibili con le altre norme della legge stessa, ha pero' consentito la permanenza in vigore delle norme contenute nella predetta legge regionale siciliana fino a quando sussistessero quelle condizioni di eccezionalita' e di temporaneita' che legittimano l'intervento del legislatore regionale. Pertanto la successiva legge regionale 3 giugno 1966 n. 13, che ha prorogato la legge n. 4 del 1964, non ha spiegato altro effetto che quello meramente dichiarativo del risultato gia' verificatosi. Cfr.: 6/1958, 19/1965, 20/1965, 16/1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 14

Altri parametri e norme interposte