Ordinanza 69/2020 (ECLI:IT:COST:2020:69)
Massima numero 43150
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA  - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del  24/03/2020;  Decisione del  24/03/2020
Deposito del 10/04/2020; Pubblicazione in G. U. 16/04/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Opinioni espresse da una senatrice per le quali è pendente processo penale - Deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dal GUP del Tribunale di Verona - Requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Sussistenza - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo

È dichiarato ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal GUP presso il Tribunale di Verona, in riferimento alla deliberazione del 9 gennaio 2019, con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da A.C. B., senatrice all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost. Sussistono i requisiti soggettivo e oggettivo per l'instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione dell'organo giurisdizionale ricorrente a promuovere il conflitto e quella del Senato della Repubblica a esserne parte; sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante al Senato della Repubblica di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse da un membro di quel ramo del Parlamento. (Precedenti citati: ordinanze n. 139 del 2016, n. 91 del 2016, n. 286 del 2014, n. 161 del 2014, n. 150 del 2014 e n. 53 del 2014).

I singoli organi giurisdizionali sono legittimati a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto competenti, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, a dichiarare definitivamente, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, la volontà del potere cui appartengono. (Precedenti citati: ordinanze n. 139 del 2016, n. 25 del 2013 e n. 142 del 2011).

Il Senato della Repubblica è legittimato a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all'applicazione dell'art. 68, primo comma, Cost.



Atti oggetto del giudizio

 09/01/2019  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 68  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37