Sentenza 60/1968 (ECLI:IT:COST:1968:60)
Massima numero 2877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2873  2874  2875  2876  2878  2879


Titolo
SENT. 60/68 E. PROPRIETA' TERRIERA PRIVATA - LIMITI E VINCOLI.

Testo
Le leggi regionali siciliane 16 marzo 1964 n. 4 e 3 giugno 1966 n. 13, concernenti la ripartizione dei prodotti agricoli, non violano l'art. 44 della Costituzione, poiche' esso, oltre a riaffermare, in confronto alla proprieta' terriera, i limiti gia' previsti in modo piu' generale dai due precedenti articoli, ammette che a carico della medesima siano imposti vincoli ed obblighi con lo specifico scopo di ricondurre ad equita' i rapporti fra le parti che intervengono nell'attivita' produttiva, ed altresi' prevede l'adeguamento della sua disciplina alle esigenze particolari delle varie "regioni agrarie"; adeguamento che, se pure specificamente riferito ai limiti di estensione delle proprieta', sembra altresi' effettuabile allorche' sussistano situazioni d'ordine locale atte a giustificare differenziazioni di disciplina contrattuale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 44

Altri parametri e norme interposte